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[09/02/2010]
 Vendite promozionali: tolto l’obbligo della comunicazione
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E’ noto che le vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli, quali ad esempio le vendite di fine stagione o saldi, di promozione, di liquidazione, di realizzo, ecc., sono soggette all’obbligo di preventiva comunicazione alla Camera di Commercio e, per conoscenza, anche al comune territorialmente competente utilizzando la specifica modulistica (L.P. n. 4/2000).

Dall’aprile dello scorso anno le suddette vendite, prima regolamentate in maniera diversa, possono essere effettuate tutto l’anno: le promozionali senza alcun limite temporale e le altre di durata non superiore a 60 giorni e con un intervallo di almeno 30 tra una vendita e l’altra.

Con la recente legge finanziaria la Provincia ha ulteriormente semplificato l’organizzazione delle vendite pubblicizzate come promozionali, abolendo l’obbligo di comunicazione preventiva alla Camera di Commercio ed al Comune competente per territorio.

Anche per le vendite promozionali dovranno comunque essere osservate, come in passato, tutte le altre disposizioni contenute nel capo VIII bis della L.P. 4/2000, con particolare riferimento alla pubblicità dei prezzi ed alla separazione delle merci.

Ricordiamo infatti che la pubblicità che faccia diretto o indiretto riferimento ai prezzi contestualmente all’occasione favorevole d’acquisto non può in ogni caso essere generica, ma deve indicare anche l’entità o la percentuale dello sconto o del ribasso che sarà effettuato rispetto ai normali prezzi di vendita praticati dal venditore nei 15 giorni antecedenti l’inizio della manifestazione pubblicitaria. L’entità dello sconto o del ribasso vanno indicati scegliendo uno dei seguenti sistemi:
 cartellino con doppio prezzo di vendita;
 percentuale da applicarsi sul normale prezzo di vendita.

Le merci offerte nelle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli, promozionali comprese, devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Si fa infine presente che la formula pubblicitaria utilizzata deve necessariamente riferirsi alle vendite promozionali senza l’aggiunta di altre formule di richiamo per il consumatore che possano indurre in confusione rispetto alle altre tipologie di vendita: accanto al termine ’’vendite promozionali’’ non si potranno quindi utilizzare altri termini o aggettivi quali saldi, di fine stagione, di liquidazione, liquido tutto, fuori tutto, ecc.




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