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[28/05/2009]
 Modificata la normativa provinciale su saldi e vendite promozionali
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Con la recente legge finanziaria (L.P. n.4 del 3 aprile 2009) la Provincia ha modificato alcune disposizioni che regolano il commercio. In particolare è stato aggiunto alla L.P. n. 4/2000 (legge sul commercio) un nuovo capo che disciplina le vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli (precedentemente regolate dalla L.P. n. 3/1983).

Nel corrente mese di maggio la Giunta Provinciale, con apposita delibera, ha emanato la modulistica da utilizzarsi per le comunicazioni da effettuare alla Camera di Commercio, introducendo l’obbligo di inoltrare la stessa anche al comune territorialmente competente. Tali comunicazioni vanno effettuate utilizzando l’apposito modulo almeno 15 giorni prima dell’inizio della vendita.

Il fac-simile del modulo da utilizzarsi è scaricabile in calce alla presente oppure può essere richiesto alla segreteria dell’Associazione.

“Sono regolate dalla norma le vendite speciali, straordinarie, di saldi, di fine stagione, di promozione, di liquidazione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati, le offerte e tutte le altre vendite che con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia vengono presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti, anche se prospettate al pubblico attraverso mezzi pubblicitari o di informazione inviati, consegnati, indirizzati tramite mezzi informatici o in qualunque modo destinati al consumatore o a gruppi di consumatori.”

Tali vendite possono essere effettuate tutto l’anno. La durata delle vendite pubblicizzate come “promozionali” non è soggetta a limitazioni temporali. Le altre vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli non possono avere una durata superiore a 60 giorni e fra una vendita e l’altra ne devono decorrere almeno 30.
Tutte le asserzioni pubblicitarie relative a queste vendite devono contenere anche gli estremi delle comunicazioni a Camera di Commercio e Comune, oltre naturalmente alla durata della vendita stessa.

La pubblicità che faccia diretto o indiretto riferimento ai prezzi contestualmente all’occasione favorevole d’acquisto non può in ogni caso essere generica, ma deve indicare anche l’entità o la percentuale dello sconto o del ribasso che sarà effettuato rispetto ai normali prezzi di vendita praticati dal venditore nei 15 giorni antecedenti l’inizio della manifestazione pubblicitaria. L’entità dello sconto o del ribasso praticato vanno indicati scegliendo uno dei seguenti sistemi:

a) cartellino con doppio prezzo di vendita;
b) percentuale da applicarsi sul normale prezzo di vendita.

Le merci offerte nelle vendite di cui sopra devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Per quanto riguarda in particolare il termine “Vendite di liquidazione” si fa presente che lo stesso, come in precedenza, è utilizzabile nella pubblicità esclusivamente in caso di chiusura definitiva dell’attività commerciale, cessione o affitto o trasferimento d’azienda, lavori di ristrutturazione che comportino la chiusura dell’esercizio per almeno 15 giorni.


Prodotti per l’alimentazione e per l’igiene della persona e della casa

Le disposizioni riportate sopra (comunicazione preventiva, ecc.) non si applicano alle vendite al dettaglio dei prodotti dell’alimentazione e dei prodotti per l’igiene della persona e della casa. Per queste tipologie di prodotti presentati come occasioni d’acquisto particolarmente favorevoli permane comunque l’obbligo di esposizione del cartellino con indicato il doppio prezzo oppure la percentuale applicata sul normale prezzo di vendita.

Eventuali approfondimenti di natura tecnica possono essere richiesti alla segreteria dell’Associazione o all’ufficio legislativo dell’Unione.



Scarica il documento allegato
saldi.doc


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