Il 31 gennaio 2010, salvo modifiche che potrebbero intervenire a seguito della approvazione definitiva della Manovra Finanziaria per il 2010, scade il termine per il versamento dell’imposta o del canone sulla pubblicità di durata annuale. Ricordiamo che l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e di servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Se la superficie dell’insegna (o di più insegne che contraddistinguono gli stessi locali) supera i 5 metri quadrati, l’imposta viene calcolata sulla superficie complessiva.
L’imposta è in ogni caso dovuta per tutte le altre forme pubblicitarie effettuate, previa comunicazione all’ente gestore, mediante cartelli, locandine, targhe, stendardi e striscioni; per la pubblicità effettuata con veicoli; per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni; per la pubblicità fonica. La sanzione in caso di ritardato pagamento è pari al 30% dell’importo non versato.
Per informazioni Ufficio legislativo, dott. Mila Bertoldi tel. 0461/880326; e mail mbertoldi@ucts.tn.it
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