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[12/01/2010]
I contratti a chiamata. Le opportunità per le imprese   (Lavoro)
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Il contratto di lavoro intermittente “a chiamata”, disciplinato dal Decreto Legislativo 276 del 2003, è il contratto con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (art. 40), per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (art. 37 c. 1), con soggetti con meno di 25 anni di età ovvero con soggetti con più di 45 anni, anche pensionati (art. 34 c. 2).
Il lavoro a chiamata per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente può essere regolamentato dai contratti collettivi. In mancanza di specifica regolamentazione da parte dei CCNL, il contratto si può stipulare con qualsiasi soggetto e in qualsiasi periodo dell’anno per determinate tipologie di attività a carattere discontinuo elencate nella tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657. Tra queste attività rientrano, a titolo puramente esemplificativo, quelle di camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, ed esercizi pubblici in genere.
Il lavoro a chiamata si può stipulare con qualsiasi soggetto in riferimento a qualsiasi tipologia di attività lavorativa, e dunque anche per il commercio, per le prestazioni da rendersi nel fine settimana (dalle 13:00 del venerdì alle ore 6:00 del lunedì mattina) nonché nei periodi delle ferie estive (dal 1° giugno al 30 settembre) o delle vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio) o pasquali (dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell’Angelo).
Il lavoro a chiamata per le ipotesi soggettive riguarda la possibilità di stipulare contratti a chiamata per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa da rendersi in qualsiasi periodo dell’anno, ma solo con soggetti con meno di 25 anni di età nonché con soggetti con più di 45 anni di età, anche pensionati.
Il contratto a chiamata può essere sottoscritto a tempo indeterminato o a tempo determinato. Con riferimento alla assunzione a tempo determinato non è applicabile la disciplina del D.Lgs. 368/2001, e questo comporta che non è necessario indicare nel contratto le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che legittimano la stipulazione del contratto a termine perché le stesse sono espressamente indicate dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva. Il contratto è prorogabile più volte.
è vietato il ricorso al lavoro intermittente per la sostituzione di lavoratori in sciopero e anche presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente. è anche vietato il ricorso a tale tipo di contratti da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/1994.
Come stabilito dall’articolo 35 del D.Lgs. 276/03 il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova. In particolare dovranno essere obbligatoriamente presenti:
• la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive che consentono la stipulazione del contratto;
• il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
• il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
• l’indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione adottate in azienda (registrazione libro presenze, badge ecc);
• i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità ove prevista;
• le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Per informazioni è possibile rivolgersi a Servizi Imprese CAF S.r.l. - rag. Alberto Revolti, tel. 0461/880650.


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